MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (commi 342 – 354)

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

Importo erogabile

L’art. 54-bis, co 1, lettera b), DL n. 50/2017, il quale fissa i limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2017). Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Requisiti soggettivi dell’utilizzatore

Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale (di cui all’art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2017).

Datori di lavoro agricoli

Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024una disciplina speciale (commi da 343 a 354), che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

 

Le aziende del settore agricolo, a partire dal 2023, potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni per ciascun lavoratore nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

·       può essere utilizzato per pensionatidisoccupatipercettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanzastudenti fino a 25 anni iscritti a un corso di studidetenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

·       può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.

Viene eliminato, nell’ambito del settore agricolo, il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera b), DL n. 50/2017):

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La Legge di Bilancio 2023 prevede la soppressione del co. 16, art. 54-bis, DL n. 50/2017, pertanto, anche nel settore agricolo la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro.

L’utilizzatore, che si avvale del contratto di prestazione occasionale, non deve più comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o i servizi del contact center, che si tratta di imprenditore agricolo (viene abrogato, infatti, il riferimento all’imprenditore agricolo finora presente nel comma 17, lett. d), dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017), ma resteranno comunque soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva.

Inoltre, coerentemente alle modifiche previste sul regime dei compensi, l’imprenditore agricolo non deve più precisare, nella comunicazione obbligatoria di rispettare il particolare regime dei compensi in precedenza previsto per il settore agricolo (nella lett. e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL n. 50/2017, infatti, viene eliminato il riferimento al comma 17, lett. d)).

N.B.

In riferimento alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, viene anche soppresso l’obbligo (di cui all’art. 54-bis, co. 8-bis, del DL n. 50/2017) secondo cui il “prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica dedicata, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 345, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

L’articolo 1, comma 346 dispone l’obbligo per i datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa, ai sensi del comma 347, ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Tale compenso, per altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

Il datore di lavoro deve effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL. Si precisa l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della Legge n. 220/2010.

Il comma 354, infine, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone altresì l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

 Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.

C.e.d.e.s. Soc. Coop.

Modifica della Normativa sulle Prestazioni Occasionali