Come comunicato a suo tempo, l’art. 18, comma 1,  del d. l. 21 stabilisce quanto segue:

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.”

 

In tale occasione osservammo che il credito avrebbe dovuto essere riconosciuto anche alle imprese agromeccaniche, in quanto il legislatore ha focalizzato l’attenzione sull’attività – in senso oggettivo – in cui sono impiegati i mezzi,  e non già sulla soggettività  delle aziende.

 

Nel medesimo decreto-legge, infatti, quando il legislatore ha voluto circoscrivere la portata di altre norme (come quelle dell’art. 19) a determinati soggetti – gli agricoltori – ha usato l’espressione “imprese agricole”, insistendo sulla natura soggettiva dell’impresa.

 

Su tale interpretazione siamo tuttora  in attesa di conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, a suo tempo interpellata, anche se vi sono state autorevoli interpretazioni che lasciano ben sperare.

 

Nelle more della conversione in legge erano stati presentati due emendamenti per estendere il beneficio alle “attività agromeccaniche”; per la Camera, sulla base della proposta dell’Assessore all’agricoltura della Lombardia, Fabio Rolfi, per il Senato, dal senatore Gianpaolo Vallardi.

 

Tale formulazione, pur lasciando presumere una differenza fra le due attività, avrebbe risolto ogni dubbio, per quanto esista una dottrina ormai concorde sulla natura agricola delle lavorazioni svolte dalle imprese agromeccaniche, dall’inquadramento dei lavoratori alla definizione dell’attività agromeccanica.

 

Lo stesso testo unico sulle accise (decreto legislativo 26/10/1995 n. 504), nella Tabella A  considera la natura dei lavori svolti, indipendentemente dal soggetto beneficiario.

 

Purtroppo, però, entrambi gli emendamenti non sono riusciti a superare l’esame delle competenti Commissioni; il comma 1 dell’art. 18 resta pertanto invariato nella legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del  21/2022.

Ci si riserva pertanto di fornire ulteriori indicazioni non appena possibile.

Cordiali saluti

CIRCOLARE 6-2022 – conversione in legge del d. l. 21/03/2022 n. 21 – art. 18 credito acquisto gasolio