Caro Contoterzista,

sono state pubblicate, la notte di mercoledì 25 marzo, dal MISE alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 con i nuovi codici ATECO esclusi dalla sospensione delle attività, come previsto dal DCPM 22 marzo 2020.

Alcuni dei codici precedentemente esclusi dall’allegato 1 del DCPM sono stati aggiunti e potranno quindi proseguire l’attività.
Altri non sono più presenti in questo nuovo aggiornamento e quindi dovranno sospendere l’attività entro il 28 marzo*.

Alleghiamo il testo del decreto del MISE assieme alla tabella che riporta in ROSSO i codici ATECO precedentemente compresi, ma che vengono esclusi con questo nuovo aggiornamento e che quindi dovranno sospendere l’attività entro il 28 marzo*. In VERDE, invece, quelli aggiunti rispetto al precedente e che quindi potranno proseguire l’attività senza interruzione.

*La modifica è in vigore da giovedì 26 marzo; tuttavia le imprese la cui attività è sospesa per effetto di questo aggiornamento potranno proseguirla fino al 28 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza (art.1 comma 3).
Le regole sopra riassunte riguardano sia le attività escluse dalla nuova tabella, sia quelle funzionali alle relative filiere: le attività rientranti in entrambi i citati gruppi non potranno essere più svolte a partire dal 29 marzo.

Dal 26.03.2020 è in vigore il nuovo modello di autodichiarazione in pdf che si allega.

Si allega la Circolare n.20 del C.A.I. Nazionale datata 25.03.2020 in merito ad alcune precisazioni  su un’informativa diffusa dalla Coldiretti relativamente alle attività consentite nell’ultimo DPCM in materia di lavorazioni agromeccaniche.

Allegati:

Confronto_CODICI_ATECO

DM-MiSE-25-03-20

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile

C.A.I. 020mar20

Cordialmente

CEDES-APIMA

 

AGGIORNAMENTO ATECO e AUTORIZZAZIONE – DPCM DEL 22.03.2020 – CAI 24.03.2020 IMPORTANTI PRECISAZIONI